|
D.M. 07/09/2007 n. 174
3. Ai fini della condizione di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente prevista dall'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 296 del 2006, per il primo periodo di applicazione della disciplina si tiene conto, se successivo a tale data, del pił ampio termine consentito dall'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.
4. La condizione di prevalenza richiesta dal primo periodo del comma 138 deve essere verificata alla data in cui ha effetto l'atto di conferimento.
Art. 16 - Operazioni straordinarie
1. Ferma restando l'applicazione dei principi generali e delle norme dettate in materia dal testo unico delle imposte sui redditi, le operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o di rami aziendali alle quali partecipino SIIQ o SIINQ, non comportano di per sč decadenza dal regime speciale.
2. In caso di incorporazione di una SIIQ da parte di una societą i cui titoli, al momento della delibera della fusione non siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati, č possibile esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della incorporanda, ferma restando l'interve- nuta conclusione della procedura di ammissione entro la data di efficacia giuridica della fusione. A prescindere, tuttavia, dalla prosecuzione o meno del regime speciale, la societą incorporante subentra comunque in tutti gli obblighi e diritti specificatisi in capo alla SIIQ per effetto dell'applicazione del regime speciale.
Art. 17 - Imposte sui redditi assolte sugli immobili posseduti all'estero
1. Per le imposte sui redditi assolte all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente, č attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.
Art. 18 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 settembre 2007 l Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 232
Pagina 3/3 - pagine: [1] [2] [3]
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitą
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitą, Barriere architettoniche
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
Alluvioni, Calamitą, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|